AmbienteCapitale Contesto giuridico
L’ambiente è la nostra “casa comune” (così, la Lettera Enciclica Laudato Sì del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune, 24 maggio 2015). La sua rilevanza giuridica, esplicitata dalla riforma costituzionale del 2001 (art. 117 Cost.), è stata da sempre implicita al dettato costituzionale, che, nel tutelare la salute, come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.), e il paesaggio (art. 9, c. 2, Cost.), inevitabilmente protegge il bene ambiente. Analoga rilevanza si riscontra nell’ordinamento internazionale ed europeo.
Sulla tutela dell’ambiente nell’orizzonte giuridico
Nell’orizzonte sovranazionale, è di centrale importanza il ruolo delle Carte internazionali (si pensi alla Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 e alla Convenzione di Aarhus del 1998), tra cui va annoverata la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Se è vero che il lessema “ambiente” non trova positiva cittadinanza nella Convenzione, il rispetto della vita e della sfera personale del soggetto (artt. 2 e 8 C.E.D.U.) non possono prescindere dalla salvaguardia di un bene tanto rilevante.
Ciò è stato, a più riprese, affermato dalla Corte di Strasburgo, che, oltre a riconoscere una generale responsabilità dello Stato per violazione dei diritti umani in conseguenza di un danno ambientale, non ha esitato ad affermarla con specifico riguardo ai disastri naturali, al ricorrere di un rischio prevedibile e della mancata adozione, da parte della nazione interessata, delle misure rientranti nelle sue possibilità. Anche il diritto europeo ha promosso la tutela dell’ambiente. Quest’ultimo, pur non contemplato nella originaria versione dei Trattati, ha trovato cittadinanza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e nell’Atto unico europeo del 1986.
A rilevare sono, poi, stati il Trattato di Amsterdam del 1997 e, prima ancora, la fondamentale “Dichiarazione sull’ambiente” del Consiglio europeo del 26 giugno 1990, che ha adottato una nozione tanto lata di tutela dell’ambiente da ricomprendervi la qualità dell’aria, del cibo e dell’acqua potabile, oltre alla protezione dall’inquinamento acustico e dalla contaminazione del suolo, nonché alla lotta all’erosione di quest’ultimo.
Oggi, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea consacra i principi ispiratori della materia: integrazione; prevenzione e correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente; “chi inquina paga”; precauzione.
Le frontiere della protezione dell’ambiente sono in continua espansione; espansione, testimoniata dalla crescente attenzione per i nodi del cambiamento climatico (su cui, da ultimo, B. Gates, Clima come evitare un disastro. Le soluzioni di oggi, le sfide di domani, Milano, 2021), che plasticamente dimostra la sempre più significativa prevalenza della concezione “ecocentrica” su quella “antropocentrica” (J. LUTHER, Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia, in Pol. dir., n. 4/1989, p. 673).
Da mero insieme di risorse funzionali alla salvaguardia dell’uomo, l’ambiente assurge, oggi, al rango dei valori di per sé oggetto di tutela, in forza della sinergica azione degli ordinamenti internazionale, europeo e nazionale.
Andrea Giordano
Relazione
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